1. Costituzione e Sede
È costituita l’associazione culturale denominata “La Nave dei Feaci, gruppo di memorie e studi astrologici” con sede in Modena – via Allegri n. 43. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

2. Carattere dell’associazione
L’associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all’accettazione delle norme del presente statuto. L’associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

3. Durata dell’associazione
La durata dell’associazione è illimitata.

4. Scopi dell’associazione
L’associazione ha una duplice finalità. La prima conservativa, si propone di raccogliere tutto il materiale disponibile prodotto da Lisa Morpurgo e dalla sua scuola. La seconda finalità, propositiva, è promuovere, diffondere e favorire in Italia e all’estero lo studio e la ricerca in astrologia seguendo il metodo, gli insegnamenti e gli studi di Lisa Morpurgo e della sua scuola. A tal fine l’associazione costituirà un fondo bibliografico, organizzerà corsi di astrologia, potrà indire periodicamente conferenze, dibattiti, congressi, potrà pubblicare un bollettino e promuovere altre attività inerenti allo studio dell’astrologia con esclusione di attività commerciali estranee alla natura dell’associazione stessa. L’associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

I soci
5. Requisiti dei soci
Possono essere soci dell’associazione i cittadini italiani o stranieri che siano interessati all’attività dell’associazione stessa, ossia allo studio dell’astrologia secondo il metodo Morpurgo. I soci sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione, dei contributi annuali ordinari, di eventuali straordinari, così come deliberato dall’assemblea su proposta del consiglio direttivo. Potranno inoltre essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli de “La Nave dei Feaci, gruppo di memorie e studi astrologici”.
I soci sono distinti in quattro categorie:
soci Fondatori e Promotori: coloro che figurano elencati nell’atto costitutivo e/o che hanno fornito un importante contributo all’avvio dell’associazione.
soci Benemeriti: quelli che per la loro personalità, per la frequenza all’associazione, o per aver contribuito finanziariamente o aver svolto attività a favore dell’associazione stessa, ne hanno sostenuto l’attività e la sua valorizzazione.
soci Ordinari: studiosi dì astrologia che seguono il metodo e gli insegnamenti di Lisa Morpurgo e della sua scuola.
soci Frequentatori e sostenitori: studiosi di astrologia che desiderano partecipare all’attività dell’associazione o che la sostengono economicamente.

6. Ammissione dei soci
L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo. Le iscrizioni decorrono dall’1 gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta.

7. Dovere dei soci
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le loro competenze statutarie.

8. Perdita della qualifica di socio
La qualifica dì socio può venire meno per i seguenti motivi:

a. per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno;
b. per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
c. per delibera di esclusione del consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità; Per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto, dei regolamenti o per altri motivi che arrechino in qualunque modo danno morale o materiale all’associazione;
d. per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.
Il consiglio direttivo procederà, inoltre, entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci.

9. Organi dell’associazione
Gli organi dell’associazione sono:

a. l’assemblea dei soci;
b. il consiglio direttivo;
c. il presidente;
d. il revisore dei conti.

L’assemblea dei soci
10. Partecipazione all’assemblea
L’associazione ha il suo organo sovrano nell’assemblea. Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola coi pagamenti. Hanno diritto di voto i soci Fondatori, Promotori, Benemeriti e Ordinari. L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio precedente, per l’eventuale rinnovo di cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell’anno in corso. L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria: a) per decisione dei consiglio direttivo; b) su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

11. Convocazione dell’assemblea
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 30 giorni, mediante invito per lettera ordinaria indirizzata ai soci a cura della presidenza; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 10 giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma.

12. Costituzione e deliberazione dell’assemblea
L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dì almeno la metà dei soci più uno; in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto; in seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto. È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.
L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente e, in assenza anche di quest’ultimo, da persona designata dall’assemblea.
L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità dei voti l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

13. Forma di votazione dell’assemblea
L’assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata per scrutinio segreto; il presidente dell’assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

14. Compiti dell’assemblea
All’assemblea spettano i seguenti compiti:

– in sede ordinaria

a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
b. eleggere i membri del consiglio direttivo, i membri del comitato culturale e il revisore dei conti;
c. deliberare sulle direttive di ordine generale dell’associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
d. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;

– in sede straordinaria

e. deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
f. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
g. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo
15. Compiti del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo ha il compito di:

a. Deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
b. Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea secondo le proposte della Presidenza;
c. Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
d. Dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;
e. Determinare la quota d’iscrizione, i contributi ordinari e straordinari da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
f. Procedere all’inizio di ogni altro anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
g. Formulare il regolamento interno;
h. In caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
i. Deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci nonché sulle qualifiche di soci Promotori e Benemeriti;
j. Deliberare sulla costituzione di sedi periferiche nonché sull’ambito territoriale delle stesse;
k. Deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti di istruzione pubblici e privati che interessano l’attività dell’associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il consiglio direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consuntive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.
Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

16. Composizione del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è formato da 3 a 9 membri eletti dall’assemblea tra i soci Fondatori, Promotori e Benemeriti. Il consiglio elegge il presidente fra i suoi membri.
Il consiglio direttivo dura in carica due anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che precede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il consiglio direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario. I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

17. Riunioni del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce, anche a mezzo teleconferenza, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o quando lo richiedano tre componenti. In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato per telegramma, almeno due giorni prima. Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate con lettera ordinaria, posta elettronica e/o fax inviati almeno 5 giorni prima. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza, anche per delega con non più di una delega per consigliere, di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Il presidente
18. Compiti del presidente
Il presidente dirige l’associazione e la rappresenta a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il presidente sovrintende in particolare alla attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo. Il presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei compiti in via transitoria o permanente.

19. Elezione del presidente
Il presidente è eletto dal consiglio direttivo e dura in carica due anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che precede il rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal consiglio direttivo, il consiglio provvede tempestivamente ad eleggere un nuovo presidente.

Il revisore dei conti
20. Compiti del revisore dei conti
Al revisore dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell’associazione. Esso deve redigere la relazione all’assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo.

21. Elezione del revisore dei conti
Il revisore dei conti è nominato dall’assemblea e dura in carica 2 anni. Esso è rieleggibile e potrà essere scelto fra persone estranee all’associazione avuto riguardo alla sua competenza.

Le sedi periferiche
22. Costituzione delle sedi periferiche
Su richiesta di uno o più soci o là dove si dimostra necessario può essere costituita una sede periferica. L’ambito territoriale è, in linea generale, la provincia salvo diversa decisione del consiglio direttivo.

23. Regolamento delle sedi periferiche
Ogni sede periferica, in armonia con lo statuto, definisce un proprio regolamento, che diventerà operante con l’approvazione del consiglio direttivo.

Il patrimonio
24. Entrate e patrimonio dell’associazione
Le entrate dell’associazione sono costituite:

a. Dalla quota di iscrizione, da versarsi all’atto dell’ammissione all’associazione nella misura fissata dal consiglio direttivo;
b. Dai contributi annuali ordinari, da stabilirsi annualmente dall’assemblea ordinaria, su proposta del consiglio direttivo;
c. Da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
d. Da versamenti volontari dei soci;
e. Da contributi di pubbliche amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito e da Enti in genere;
f. Da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di soci.

I contributi ordinari devono essere pagati in un’unica soluzione, entro il 30 marzo di ogni anno.
Il patrimonio dell’associazione è costituito da eventuali avanzi di gestione che verranno di volta in volta accantonati e da tutti i beni materiali acquisiti nel corso dei singoli esercizi sociali.

25. Durata del periodo di contribuzione
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno solare in corso.

26. Diritti dei soci al patrimonio sociale
Il socio che cessa, per qualsiasi motivo, di far parte dell’associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Norme finali e generali
27. Esercizi sociali
L’esercizio sociale inizia l’1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

28. Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell’assemblea o dei liquidatori.

29. Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.